Art. 3.
(Assunzioni obbligatorie. Quota di riserva).

      1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
      2. Ai fini dell'assunzione dei soggetti in condizioni di svantaggio sociale, è stabilita una quota di riserva pari al 2 per cento, con un sistema di calcolo che non preveda il computo delle unità precedentemente assunte.